20 Novembre 2015

Statuto

Approvato dalla Assemblea Provinciale Straordinaria di Fara San Martino del 2 aprile 2005

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ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

c.1 L’Associazione “Avis Provinciale di Chieti è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni di Base ed equiparate di appartenenza.

c.2 L’Avis Provinciale di Chieti ha sede legale in Ortona (CH) – Via Passeggiata Orientale, 17 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della provincia di Chieti

c.3 L’Avis Provinciale di Chieti, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale sovraordinata, è dotata di piena autonomia giuridica,patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale e Regionale medesime.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

c.1 L’Avis Provinciale di Chieti è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L’Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale e dell’ Avis Regionale – e/o equiparata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

c) promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;

d) favorire l’incremento della propria base associativa;

e) promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio provinciale con particolare riferimento alle aree carenti e dalle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue ed emocomponenti;

f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale

ART. 3 – ATTIVITÁ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l’AVIS Regionale o equiparata sovraordinata nonché con le istituzioni pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti istituzionali pubblici, privati, di livello provinciale.

c.2 In particolare ai propri fini l’AVIS Provinciale svolge le seguenti attività:

a) partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello provinciale, in conformità al disposto delle leggi in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio provinciale;

b) partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;

c) promuove ed organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna e istituzionale di propria competenza;

d) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

e) coordina il flusso informativo a livello provinciale;

f) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

g) svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni e organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle forze armate;

h) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;

i) promuove l’attività di chiamata delle AVIS Comunali; gestisce l’attività di chiamata per conto delle AVIS Comunali che ad essa danno mandato.

c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’AVIS Provinciale può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente le attività commerciali e produttive marginali.

ART. 4 – SOCI

c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS Provinciale è composta da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell’AVIS Provinciale: le AVIS Comunali di base – ed equiparate – nonché le AVIS territoriali di coordinamento intermedie già costituita alla data del 17 maggio 2003 e operanti sul territorio amministrativo corrispondente.

c.3 Sono soci persone fisiche dell’AVIS Provinciale tutti coloro che abbiano aderito alle AVIS Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale d’altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria sia straordinaria, è di un delegato ogni 100 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e d’espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’AVIS Nazionale e di quella Comunale, di base, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 – ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI

c.1 L’AVIS Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Provinciale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associative.

ART. 8 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell’Avis Provinciale di Chieti:

a) l’Assemblea Provinciale degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario.

c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Provinciale il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 – L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L’Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche, nominati dalle Assemblee Comunali. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Provinciale ordinaria dell’anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.
c.3 Il presidente è legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare all’Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.

c.4 L’Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Provinciale di Chieti e nei casi d’impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.6 L’Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso d’urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.7 In prima convocazione l’Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale degli associati.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione s’intende respinta.

c.11 All’Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti del Collegio Sindacale e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.

c.12 Della convocazione dell’assemblea Provinciale degli associati è data comunicazione all’Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART. 10 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all’Assemblea Provinciale degli associati:

a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;

b) l’approvazione delle linee d’indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;

c) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;

d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;

f) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all’Assemblea Regionale degli Associati;

g) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;

h) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

i) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;

j) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell’Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da 13 membri, eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario –, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché 2 (due) componenti, eletti all’interno del Consiglio Direttivo Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il mese di febbraio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/od opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale è fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso d’urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c. 6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c. 7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale è preso atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale circa l’espulsione di un’ Avis Comunale, di base ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio d’ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/od opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.

c.13 Nei casi di necessità e d’urgenza e/od ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Direttivo Provinciale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;

b) l’elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;

c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;

d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo Provinciale;

e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;

f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;

g) il conferimento d’incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo Provinciale.

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Direttivo Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Direttivo Provinciale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Direttivo Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 11, all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 13 – IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale al proprio interno, presiede l’Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

a) convocare e presiedere l’Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Direttivo Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno;

b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;

c) assumere, solo in casi d’urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario

c.4 In caso d’assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Provinciale degli Associati tra i soggetti dotati d’adeguata professionalità.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Provinciale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale in cui siano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

ART. 15 – PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell’Avis Provinciale di Chieti ammonta attualmente a complessivi 9.392,79 € (novemilatrecentonovantadue,79)

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

a) il reddito del patrimonio;

b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) i rimborsi derivanti da convenzioni;

d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

e) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Provinciale , nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo.

c.4 E’ vietato all’Avis Provinciale di Chieti distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre d’ogni anno dovrà essere approvato, dal Consiglio Direttivo Provinciale, il bilancio preventivo finanziario dell’anno successivo che sarà ratificato, entro il 31 di marzo, dall’Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

ART. 17 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati s’intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell’Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine all’ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

ART. 18 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell’Avis Provinciale può avvenire con delibera dell’Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo alla presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’Avis Regionale o ad altra organizzazione che persegua finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 19 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, dello Statuto delle Avis Comunali, di Base associate e di quello dell’Avis Regionale sovraordinata che afferiscano all’Avis Provinciale, nonché le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

ART. 20 – NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico, salvo dimissioni o altro personale impedimento, fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati, di cui ai commi 3 dell’art. 17 del presente Statuto, si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e d’ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.